Mantua in 1401
E per quanto riguarda Mantova, senza aver l’intenzione di fare, anche alla lontana, un paragone col maggior centro industriale italiano di produzione di lana, ritengo che prova univoca di ciò sia il fatto di trovare, in data 26 ottobre 1401, una grida, in cui sono stabilite le modalità per la costituzione di un fondaco per la vendita dei panni di lana, che straordinariamente ricorda nella sua organizzazione il “fondacus guadi” illustrato da Doren.
Tale fondaco doveva servire agli industriali di lana per vendere direttamente i panni eliminando i venditori “ad retalium”; aveva una sua particolare struttura, che lo faceva quasi un organo pubblico, perchè i suoi impiegati dovevano esser designati dal Principe, ed eran coloro, che fissavano a ciascun produttore il prezzo dei panni, tenuto conto delle spese di produzione, e ripartendo proporzionatamente sui varii prezzi di vendita il costo di esercizio del fondaco stesso. Dopo l’accenno contenuto nella grida ogni traccia di esso si perde ; noi non possiamo dire quale importanza abbia assunto, se veramente corrispose ai fini onde era stato creato (Michielotto 269-70).
[…]
Francischus de Abbatibus
Item a dar subsidio a l’arte de lana l’Alterio (sic) della Signoria Vostra doe imprestar dinaria a chi bisogna e voian fare la dicta arte. Item ch’el sia fato uno fontego, a prestar sopra panni a zo che le persone non stagan de lavorar per deffetto de dinari se non possesseno (sic) aver spazo ali lor panni. Item ch’el se faza una scavezaria la quala se fornischa di quelli panni serano impegnadi e quelli se venda a schavezo (sic), per quello pretio che se vendono all’ingrosso sopra metando il datio del retalio, lo sito de la volta e lo salario de li officiali e non più, e farando questo sarà così buono merchato de panni a Mantova, che in alcun altra terra circostante, e così come va Bresani, Cremonesi, Parmesani e Resani a Verona a fornirse de belli panni, cosi·vegneranno a Mantua, perchè ivi haverano mior merchato e ancho li nostri di Mantua e del contado non haveran casone de andare in altra parte habiando la derata a casa soa, e questo sera grande augmentazione dell’arte, el grando (sic) utile al datio del retalio di panni e a tuti (sic) gli altri vostri datii. Item seria de bisogno per augmentazione de la dicta arte ch’el sia uno a Venezia como (sic) el qual s’intenda l’official qui del fondego, al qual se mandasse de tempo in tempo li panni impegnadi li qual non se podessen spazzar qui, i quali se vendan, e remeta li denari a Mantua a zo che l’official qui del dicto fontego possa far le sue raxone de tempo in tempo a cadauno. Item per bene de la dicta arte, per la gran carestia che è qui de tenzer li panni, serave di bisogno ch’el se fesse una tintoria, ch’el se tenzesse li panni, per lo cavedal diffalcando ogni speza, e che lo dicto official del fontego fesse tenzer di panni impegnadi, sia per vendere a scavezzo, sia per vendere a ingrosso; e trovandosi qui quantitade de panni bene acoloradi, così como va a Verona Romagoli e Marchiani a comprar, così vegnerano a Mantua perchè qui ne troverano mior mercato.
Et tute le sopra scripte rasone saran casone de augmentar l’arte de la lana e de far habitar la tera (sic) de molte più persone e render grandissima utilitade a tuti li v0stri datii (Michielotto 270-1).
REFERENCE
Michielotto, Alfonso. “Istituti di diritto commerciale nella legislazione mantovana.” Rivista del Diritto Commerciale, 29.1 (1931): 263-77. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Biblioteca Digitale. The Cantos Project.